Quando ci mettiamo in viaggio è fondamentale conoscere i nostri diritti: ecco quando si può chiedere il rimborso per un volo in ritardo o cancellato.
Subire un ritardo del volo è qualcosa di molto seccante che, purtroppo, nella stagione estiva che abbiamo appena imboccato aumenta esponenzialmente di probabilità. Ancor peggio, vedere il proprio volo cancellato: una mazzata che dà vita a una lunga odissea negli aeroporti. Sono cose che, purtroppo, possono accadere, quindi è meglio conoscere i propri diritti. Ecco quando si può chiedere un rimborso per un ritardo del volo o una tratta cancellata.
In estate, dicevamo, le possibilità aumentano. Nonostante il caro-voli, l’aereo resta uno dei mezzi più utilizzati per spostarsi in estate, anche perché alcune località rinomate per il turismo sono raggiungibili solo così. I flussi aerei sono ancora più intensi e tutti noi, per spostarci verso i luoghi delle nostre vacanze, prenotiamo e prendiamo (o, almeno, ci proviamo) più voli. È la legge dei grandi numeri: le possibilità aumentano esponenzialmente, quindi meglio essere pronti.
Spesso, infatti, ci mettiamo in viaggio senza conoscere i nostri diritti di viaggiatori, che, invece, esistono e sono molto precisi. Tutto quello che c’è da sapere in caso di volo in ritardo o cancellato.
I rimborsi in caso di volo in ritardo o cancellato
Quando ci mettiamo in viaggio, dunque, è fondamentale conoscere i propri diritti. A sancirli, la Carta dei Diritti del Passeggero pubblicata dall’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile). Facciamo attenzione, però, perché purtroppo, anche in caso di ritardo, non si ha sempre diritto al rimborso. In caso di ritardo superiore alle due ore ogni passeggero ha diritto a ricevere un servizio di assistenza. Pasti e bevande, ma anche, una giusta sistemazione in albergo, comprensiva di trasferimenti.
Secondo quanto stabilito dalla normativa europea, le compagnie aeree sono obbligate a risarcire un indennizzo monetario calcolato in base alla lunghezza della tratta aerea percorsa. Nello specifico: 250 euro per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri; 400 euro per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri; 600 euro per le tratte aeree che superano i 3500 km.
La compagnia comunque può riservarsi di decurtare del 50% il rimborso, qualora riesca a dimostrare di aver fornito una valida e rapida alternativa al volo in ritardo o cancellato. In caso di ritardo, si dovrà compilare un modulo e presentarlo alla compagnia aerea che, tuttavia, può rifiutare il rimborso, qualora riesca a dimostrare che il ritardo sia determinato da cause di forza maggiore.